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Scritto da Administrator   
Sabato 15 Agosto 2009 22:04
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Segretaria comunale Dott.ssa PLESCIA Giovanna

 

Tel 0865/948131 Fax 0865/948267

 



ART. 29 REGOLAMENTO COMUNALE

- SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 comma 4 del decreto legislativo 267/2000.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dal comma 1 dell’art. 108 del T.U. n° 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Contratto Collettivo di categoria.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
6. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

  1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

  2. esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

  3. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

  4. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).


 

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Novembre 2009 23:43