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CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del
regolamento.
Il presente regolamento
disciplina ad integrazione delle norme di cui:
- al Testo Unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238 sull’ordinamento dello Stato Civile e successive
modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
recante: "Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria";
il servizio di polizia
mortuaria in tutto il territorio di questo comune
Art. 2 - Responsabilità
del Comune.
Il Comune, mentre ha
cura perché nell'interno del cimitero siano evitate
situazioni di pericolo alle persone o danni, furti,
ecc., alle cose, non assume responsabilità per
atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo
servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione
del pubblico: scale mobili per accedere a cellette,
a loculi, ecc.
CAPO II
PERSONALE DEI
SERVIZI CIMITERIALI
Art. 3 - Organico del
personale addetto ai servizi cimiteriali.
Attualmente il Comune
non dispone di proprio personale adibito ai servizi
cimiteriali per cui tutti i servizi cimiteriali vengono
svolti mediante personale dipendente della ditta appaltatrice
dei servizi manutentivi.
Art. 4 - Organizzazione
dei servizi cimiteriali.
NOTE ALL'ART. 4 I dipendenti
addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze
del Sindaco o dell'Assessore delegato.
Sul funzionamento dei
servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore
sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), con
le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285.
NOTA ALL'ART. 4
D.P.R. n. 285/1990
Art. 51 –
- La manutenzione, l'ordine e la vigilanza
dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero
è consorziale al Sindaco del comune dove si
trova il cimitero.
- Il coordinatore sanitario della unità
sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri
e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per
assicurare il regolare servizio.
Art. 5 - Obblighi del
custode del cimitero.
NOTE ALL'ART. 5 Il custode
è responsabile della regolare tenuta dei registri
previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha
l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del
pubblico:
a) una copia del presente
regolamento;
b) una lista delle tariffe
relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali
funebri.
NOTA ALL'ART. 5
D.P.R. n. 285/1990
Art. 52 -
- Tutti i cimiteri, sia comunali che
consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
- Il responsabile del servizio, per
ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di
sé l'autorizzazione di cui all'art 6; inoltre,
iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato
dal sindaco in doppio esemplare:
a) le inumazioni che
vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età,
luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto
risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.
6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero
arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della
bolletta di seppellimento;
b) le generalità,
come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati,
con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalità,
come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati,
con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri
nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate,
se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione
del sindaco;
d) qualsiasi variazione
avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione,
trasporto di cadaveri o di ceneri.
Art. 53 -
- I registri indicati nell'art. 52
debbono essere presentati ad ogni richiesta degli
organi di controllo.
- Un esemplare dei registri deve essere
consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale,
rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
CAPO III
TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 6 - Disciplina
del trasporto dei cadaveri.
Per il trasporto dei
cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di
cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Art. 7 - Facoltà
di disporre della salma e dei funerali.
NOTE ALL'ART. 7 Il trasporto
funebre sarà autorizzato sulla base della volontà
testamentaria espressa dal defunto.
In assenza di disposizione
testamentaria la volontà deve essere manifestata
dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice
civile e, nel caso di concorrenza di più parenti
nello stesso grado, da tutti gli stessi.
L'ordine suesposto troverà
applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione,
tumulazione, epigrafi, ecc.).
NOTA ALL'ART. 7
CODICE CIVILE
Titolo V - Della parentela
e dell'affinità
4
Art. 74 - Parentela.
La parentela è
il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite.
Art. 75 - Linee di parentela
Sono parenti in linea
retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite
comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 75 - Computo dei
gradi
Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale
i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno
dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo
all'altro parente sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 - Limite di
parentela.
La legge non riconosce
il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo
che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 8 - Vigilanza per
il trasporto dei cadaveri.
NOTE ALL'ART. 8 Il Sindaco,
al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto
di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento
di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale
per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
NOTA ALL'ART. 8
D.P.R. n. 285/1990
Art. 23 - 1. L'incaricato,
del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita
autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata
al custode del cimitero.
Art. 9 - Trasporto di
cadavere nell'ultima abitazione.
NOTE ALL'ART. 9 Su richiesta
scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare
il trasporto del cadavere di persone residenti in vita
nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.
12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione,
affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
Il trasporto può
avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso
parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria
locale (A.S.L.).
NOTA ALL'ART. 9
D.P.R. n. 285/1990
Art. 12 - 1. I Comuni
devono disporre di un locale per ricevere e tenere in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni
inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per
il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito
a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo
pubblico;
c) ignote, di cui debba
farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo
di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza
anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni
di vita.
CAPO IV
POLIZIA INTERNA DEI
CIMITERI
Art. 10 - Ricevimento
di cadaveri.
NOTE ALL'ART. 10 Nei
cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri,
i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti
mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n
285:
a) i cadaveri delle
persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo
Comune la residenza anagrafica;
b) gli ascendenti o
discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone
residenti in questo Comune.
Per i seppellimenti
di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati
dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco
il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza
di disponibilità di posti.
NOTA ALL'ART. 10
D.P.R. n. 285/1990
Art 50 - 1. Nei cimiteri
devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:
a) i cadaveri delle
persone morte nel territorio del comune, qualunque ne
fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle
persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in
vita, la residenza;
c) i cadaveri delle
persone non residenti in vita nel comune e morte fuori
di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura
privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i
prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
e) i resti mortali delle
persone sopra elencate.
Art. 11 - Sepoltura
nei giorni festivi
Di norma, nei giorni
festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi,
in accordo con il responsabile del servizio, sentito
il coordinatore sanitario della unità sanitaria
locale, il Sindaco potrà autorizzarle.
I feretri trasportati
ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno
presi in custodia nella camera mortuaria per essere
sepolti il primo giorno feriale utile.
Art. 12 - Orario di
apertura dei cimiteri al pubblico.
Per i cimiteri saranno
osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al
seguente prospetto:
|
Periodo
|
Orario antimeridiano
|
Orario pomeridiano
|
|
Mesi da gennaio
a marzo
Mesi da ottobre
a dicembre
|
Dalle ore 09.00
Alle ore 13.00
|
Dalle ore 16.00
Alle ore 18.30
|
|
Mesi da aprile
a settembre
|
Dalle ore 09.00
Alle ore 13.00
|
Dalle ore 16.00
Alle ore 19.30
|
Il Sindaco, in relazione
ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà
apportare, ai detti orari, temporanee modifiche. Il
segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo
del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario
prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano
entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.
Art. 13 - Divieti di
ingresso nei cimiteri.
Nei cimiteri è
vietato l'ingresso:
a) ai minori di anni
14, non accompagnati da persone adulte;
b) alle persone in stato
di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) alle persone in massa,
non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o
civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
d) a chiunque, quando
il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia
mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità
del divieto.
Art. 14 - Comportamenti
vietati all'interno dei cimiteri.
Nel cimitero è
vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile
con il luogo, ed in particolare:
a) fumare, consumare
cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
b) introdurre armi,
cani o altri animali;
c) toccare e rimuovere
dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti,
lapidi;
d) buttare fiori appassiti
o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
e) portare fuori dal
cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare
aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui
tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g) disturbare in qualsiasi
modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte
di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte,
volantini d'ogni sorta; tale divieto é particolarmente
rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese
che 5volgono attività nel cimitero;
h) prendere fotografie
di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode
e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione
del concessionario della sepoltura;
i) eseguire lavori,
iscrizioni nelle tombe altrui senza l’autorizzazione
o richiesta dei concessionari;
l) commerciare oggetti
di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto
del cimitero;
m) l'accesso di mezzi
automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione
scritta rilasciata dal Sindaco.
I divieti predetti in,
quanto possono essere applicabili, si estendono anche
nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
Art. 15 - Riti religiosi
all'interno dei cimiteri.
Nell'interno del cimitero
è permessa la celebrazione di riti funebri, sia
per singolo defunto che per la collettività dei
defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni
religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico
italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla
presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere
autorizzate.
CAPO V
INUMAZIONI E TUMULAZIONI
Art. 16 - Inumazioni
e tumulazioni - Normativa.
Per le inumazioni e
le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le
norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo
XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle
integrative di questo regolamento.
Art. 17 - Inumazioni
e tumulazioni - Termini.
NOTE ALL'ART. 17 Le
inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente
la consegna dei feretri di cui al precedente articolo
10.
Tuttavia, per esigenze
particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito
il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale
(A.S.L.), il feretro potrà essere depositato
nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni.
In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà,
con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno
le operazioni.
L'accordo dovrà
risultare in calce alla richiesta.
Trascorso il termine
come prima concordato senza che i familiari si presentino
per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza
motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà
la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura
dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile
così come previsto dall'art.75, comma 2 del regolamento
di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n
285.
NOTA ALL'ART. 17
D.P.R. n. 285/1990
Art. 75 –
1. Per le inumazioni
non e consentito l'uso di casse di metallo o di altro
materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti
di salme provenienti dall'estero o da altro comune per
le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le
inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione,
sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni
anche asportando temporaneamente, se necessario, il
coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale
biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato
con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle
tavole della cassa di legno non deve essere inferiore
a cm. 2.
5. Le tavole del fondo
di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno
essere riunite nel numero di cinque nel senso della
larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante
di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere
congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di
20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà
congiunto a queste tavole mediante viti disposte di
40 in 40 cm..
8. Le pareti laterali
della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro
con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego
di materiali non biodegradabili nelle parti decorative
delle casse.
10. Ogni cassa deve
portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta
costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve
esser apposta una targhetta metallica con l'indicazione
del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Art. 18 - Epigrafi.
Sulle tombe possono
essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli,
secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati
in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
Ogni epigrafe deve contenere
le generalità del defunto e le rituali espressioni
brevi.
Le epigrafi devono essere
compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni
in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive
lingue per gli stranieri, purché seguite dalla
traduzione in italiano.
Sulla lapide di chiusura
dei loculi e delle cellette deve essere indicato in
ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e
di morte.
Le donne coniugate sono
indicate con i due cognomi.
Art. 19 - Introduzione
di cassette con resti mortali in nicchie occupate da
feretri.
E' consentita l'introduzione
di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle
sepolture private e nei loculi, quando ciò venga
richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali
a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento
della capienza.
Fino alla costruzione
di particolari colombari per il ricevimento dei resti
mortali, e consentito ospitare nello stesso loculo e
nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti
mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche,
di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
Nei casi previsti dai
precedenti commi il feretro dovrà essere separato
dalle cassette metalliche mediante costruzione di un
diaframma in mattoni, ad un testa, debitamente intonacato.
L'introduzione delle predette cassette metalliche ha
luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria,
previo rilascio di apposita autorizzazione da parte
degli uffici comunali.
Art. 20 - Inumazioni
e tumulazioni - Oneri.
Tutte le operazioni
relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune
che ne sostiene l'onere.
Tutte le operazioni
relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune
con spese a carico degli interessati.
E' data facoltà
tuttavia agli interessati di provvedervi direttamente
nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Sono comunque sempre
a carico degli interessati le forniture di materiali
pregiati ed ornamentali.
CAPO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 21 - Esumazioni
ed estumulazioni - Normativa.
Per le esumazioni ed
estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme
di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, nonché
quelle integrative di questo regolamento.
Art. 22 - Esumazione
ordinarie.
Le esumazioni ordinarie
dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel
periodo:
dal 10 novembre al 31
marzo
Almeno 90 giorni prima
dell'inizio delle operazioni di esumazione a cura del
custode del cimitero saranno collocati, a margine dei
campi comuni interessati ben visibili, appositi avvisi
indicanti i campi interessati al turno di esumazione
ordinaria con invito ai familiari interessati a conoscere
l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio
indirizzo.
Inoltre a cura dell'ufficio
comunale preposto al servizio dovrà essere notificato
ai richiedenti o, in assenza all'intestatario del foglio
di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso
con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione
sarà effettuata con facoltà di assistervi
anche per il recupero di eventuali oggetti di valore
o ricordo.
Non presentandosi alcun
familiare l'esumazione sarà rinviata. Del rinvio
di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà
l'ufficio comunale che prenderà le iniziative
del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.
Art. 23 - Esumazioni
straordinarie.
NOTE ALL'ART. 23
Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente
osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del
regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285.
NOTA ALL'ART. 23
D.P.R. n. 285/1990
Art 83 - 1 Le salme
possono essere esumate prima del prescritto turno di
rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria
per indagini nell'interesse della giustizia o, previa
autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre
sepolture o per cremarle
2. Per le esumazioni
straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria
le salme devono essere trasportate in sala autoptica
con l'osservanza delle norme da detta autorità
eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono
essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario
della unità sanitaria locale e dell'incaricato
del servizio di custodia.
Art. 84 - 1. Salvo i
casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono
essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si
tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento
di igiene consenta di procedere a tale operazione anche
nei mesi suindicati;
b) quando trattasi della
salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa,
a meno che siano già trascorsi due anni dalla
morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa
può essere eseguita senza alcun pregiudizio per
la salute pubblica.
Art. 24 - Verbale delle
operazioni.
Per ciascuna operazione
di esumazione ordinaria e straordinaria nonché
di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà
essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti
eventualmente rinvenuti.
I detti verbali saranno
firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali
firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti
e loro consegnati.
Art. 25 - Incenerimento
dei materiali.
NOTE ALL'ART- 25
Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione
ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà
essere incenerito all'interno del cimitero o nelle
sue immediate adiacenze.
Resta salvo il disposto
dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere
del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria,
costituiscono grave pericolo per la salute pubblica
che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme
di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive
modificazioni.
NOTA ALL'ART. 25
D.P.R. n. 285/1990
Art. 85 - 1. Le ossa
che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie
devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune,
a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano
domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi
posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle
cassettine di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività
cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto
della suddetta normativa.
Gli articoli del D.P.R.
n. 915/1982 (Attuazione delle direttive n. 75/4142 relativa
ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorotrifenili
e dei policlorotrifenili e n. 78319 relativa ai rifiuti
tossici e nocivi), che interessano sono il 13 e il 114
il cui testo è il seguente:
"Art. 13. (Costo
di smaltimento a carico del produttore di rifiuti).
- I costi relativi alle attività di smaltimento
dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori
dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.
Art. 114. (Rifiuti provenienti
da ospedali case di cura e simili).
- Ai rifiuti prodotti
negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati,
che siano assimilabili per qualità a quelli urbani,
si applicano le disposizioni del presente decreto relative
ai rifiuti urbani.
I rifiuti di medicazione,
le parti anatomiche i rifiuti provenienti dai laboratori
biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo
per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo
sistemi e con impianti che garantiscono la migliore
tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie,
nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate
dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5".
Art. 26 - Estumulazioni.
NOTE ALL'ART. 26 Le
estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive
concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.
86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Anche per le estumulazioni
saranno osservate le procedure di cui ai precedenti
articoli del presente Capo.
NOTA ALL'ART. 26
D.P.R. n. 285/1990
Art. 86 - 1. Le estumulazioni,
quando non si tratti di salme tumulate in sepolture
private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere
del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati,
compresi quelli delle sepolture private a concessione
perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata
nella cassa metallica una opportuna apertura al fine
di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione
del cadavere.
3. Per le salme estumulate
allo scadere di concessioni della durata di oltre venti
anni il periodo di rotazione del terreno può
essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,
può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando
ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.
82.
5. Qualora le salme
estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione
può provvedersi alla immediata raccolta dei resti
mortali in cassette ossario su parere del coordinatore
sanitario.
Art. 27 - Esumazioni
ed estumulazioni - Oneri.
Tutte le operazioni
relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate
dal comune che ne sostiene l'onere.
CAPO VII
LAVORI EDILI ALL’INTERNO
DEL CIMITERO
Art. 28 - Lavori privati
nei cimiteri.
Nessun lavoro può
essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione
o l'autorizzazione comunale.
La concessione o autorizzazione
potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni
non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede
nel comune.
E' esclusa qualsiasi
concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici,
agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
Per le procedure troveranno
applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano
la materia in questo comune.
Art. 29 - Assunzione
di imprese per lavori privati nei cimiteri.
Fermo restando che nessun
lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali
senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo
28, il titolare della concessione od autorizzazione
medesima dovrà produrre al Comune la certificazione
antimafia dell'impresa esecutrice.
Art. 30 - Occupazione
temporanea del suolo.
Per l'occupazione temporanea
del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei
lavori (deposito di materiali - elevazione di armature,
ecc.), troverà applicazione la vigente normativa
in materia e l'applicazione della tariffa nella misura
massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.
La superficie occupata
dovrà essere convenientemente recintata in modo
da essere schermata alla e vista dei visitatori.
Per l'occupazione del
suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero
troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma,
ridotte del 50%.
Art. 31 - Materiali
di scavo.
I materiali di scavo
e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati
alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico
comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno
prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare
o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire
e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
Art. 32 - Orario di
lavoro - Sospensione dei lavori.
I cantieri di lavoro
operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare
l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto:
|
Orario antimeridiano
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Orario pomeridiano
|
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Tutti i giorni
lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 13.00
|
Tutti i giorni
lavorativi dalle ore 14.00 alle ore 17.00
|
| |
Escluso il sabato
|
Alle ore 13 dei giorni
prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività
ed i cantieri dovranno essere riordinati.
I lavori potranno riprendere
solo il giorno successivo a quello festivo.
Nel periodo dal 26 ottobre
al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero
materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività
dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono
consentiti lavori di riordino o abbellimento.
Art. 33 - Opere private
- Vigilanza - Collaudo.
L'Ufficio Tecnico Comunale
ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo
di tutte le opere private nei cimiteri. Sulle aree adibite
a sepolture comuni la realizzazione di opere monumentali
particolari potrà essere autorizzata solo a fronte
del versamento di una cauzione, calcolata dall'Ufficio
Tecnico che copra le spese per la demolizione delle
stesse.
La cauzione dovrà
essere versata in contanti e depositata in apposito
conto vincolato presso la Tesoreria comunale. All'atto
della estumulazione qualora i lavori vengano eseguiti
dai familiari la cauzione stessa dovrà essere
restituita.
Art. 34 - Concessioni
private nei cimiteri.
Il Comune dispone la
concessione di aree di sepoltura privata, area per la
realizzazione di cappelle gentilizie. Loculi e ossari
secondo le modalità di seguito elencate.
1. Le concessioni avranno
durata cinquantennale.
2. Le richieste di concessioni
potranno essere avanzate sia da cittadini residenti
nel Comune sia da cittadini non residenti, in caso di
mancanza di disponibilità i cittadini residenti
avranno la priorità.
3. All'atto della richiesta
di concessione i richiedenti dovranno versare una percentuale
pari al 40% del valore della concessione stessa.
4. Completate le formalità
per l'assegnazione l'ufficio tecnico comunicherà
formalmente ai richiedenti della conclusione della procedura.
Con la stessa nota i richiedenti saranno avvisati che,
in caso di mancata sottoscrizione dell'atto di concessione
nel termine perentorio di un annoi perderanno il diritto
all'assegnazione e l'anticipazione del 40% versata.
5. Le concessioni cimiteriali
possono essere utilizzate per la tumulazione e la inumazione
dei resti mortali del richiedente
e dei propri cari fino
al sesto grado come specificato nelle note all'art.
7.
6. In caso di rinuncia
da parte di un concessionario la cessione a terzi dovrà
essere autorizzata dal Comune e l'atto di concessione
dovrà contenere gli stessi limiti temporali della
precedente assegnazione.
7. CAPO VIII
NORME FINALI
Art. 35 - Entrata
in vigore.
Il presente regolamento
entrerà in vigore il giorno successivo alla data
in cui la deliberazione di sua approvazione sarà
divenuta esecutiva
Art. 36 - pubblicità
del regolamento.
NOTE ALL'ART. 36 Copia
del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della
legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento.
Di una copia
del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici
comunali cui è affidato il servizio, compreso,
in ogni caso l'Ufficio di Polizia Municipale.
NOTA ALLVART. 36
Legge n. 816/1985
Art. 25 Diritto di visione
degli atti.
Tutti i cittadini hanno
diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti
adottati dai comuni dalle province dai consigli circoscrizionali,
dalle aziende speciali di enti territoriali dalle unità
sanitarie locali dalle comunità montane.
Le amministrazioni disciplinano
con proprio l'esercizio di tale diritto.
Art. 37 - Leggi ed
atti regolamentari.
Per quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento saranno osservati
in quanto applicabili:
- il Testo Unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934' n 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile
e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285 recante: l’Approvazione del regolamento
di polizia mortuaria nonché ogni altra disposizione
di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia
attinenza con la materia.
Art. 38 - Abrogazione
di precedenti disposizioni.
Il presente regolamento
disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi
abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
Restano in vigore le
speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario
previste in altre norme regolamentari non contemplate
dal presente regolamento.
Art. 39 - Sanzioni.
NOTE ALL'ART. 39 Qualora
la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle
norme contenute nel presente regolamento saranno punite
ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo
1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie
del 27 luglio 1934, n 1265 e della legge 24 novembre
1981, n 689.
NOTA ALL'ART. 39
T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.
Art 106 (come modificato
dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; con
l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art.
114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689) - Quando la legge non disponga altrimenti,
le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti
comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire
1.000.000.
Con la stessa pena sono
punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco
in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
Il verbale di accertamento
deve espressamente indicare se la contravvenzione sia
stata o meno personalmente contestata al contravventore.
Art. 107 - Per le contravvenzioni
previste nell'articolo precedente, il colpevole è
ammesso a pagare, all'atto della contestazione della
contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente
o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.
L'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare
ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo
da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato
dal Sindaco.
La misura della somma
che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è
determinata, in via generale, per ciascuna specie di
contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale
può anche stabilire che per determinate categorie
di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione
prevista dal presente articolo.
I provvedimenti del
Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.
L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale
abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso
si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.
Il termine "Podestà"
negli artt. 106 e 107 che precedono sono stati sostituiti
con "Sindaco".
R.D. 27 luglio 1934,
n 1265.
Art. 344 - I regolamenti
locali di igiene e sanità contengono le disposizioni,
richieste dalla topografia del comune e dalle altre
condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza
sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la
purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la
genuinità degli alimenti e delle bevande, le
misure contro la diffusione delle malattie infettive,
la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle
disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette
a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.
I contravventori alle
prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando
non si applichino pene stabilite nel presente testo
unico o in altre leggi sono puniti con l'ammenda fino
a lire 40.000.
Per le contravvenzioni
si applicano le disposizioni contenute nel testo unico
della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione
amministrativa.
La legge 24 novembre
1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".
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