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Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali

 
 
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CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina ad integrazione delle norme di cui:

  • al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
  • al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
  • al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune

Art. 2 - Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

Attualmente il Comune non dispone di proprio personale adibito ai servizi cimiteriali per cui tutti i servizi cimiteriali vengono svolti mediante personale dipendente della ditta appaltatrice dei servizi manutentivi.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

NOTE ALL'ART. 4 I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

NOTA ALL'ART. 4

D.P.R. n. 285/1990

Art. 51 –

  1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del comune dove si trova il cimitero.
  2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero.

NOTE ALL'ART. 5 Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

a) una copia del presente regolamento;

b) una lista delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

NOTA ALL'ART. 5

D.P.R. n. 285/1990

Art. 52 -

  1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
  2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53 -

  1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
  2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

 

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

NOTE ALL'ART. 7 Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

NOTA ALL'ART. 7

CODICE CIVILE

Titolo V - Della parentela e dell'affinità

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Art. 74 - Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 - Linee di parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 75 - Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 - Limite di parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

NOTE ALL'ART. 8 Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

NOTA ALL'ART. 8

D.P.R. n. 285/1990

Art. 23 - 1. L'incaricato, del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

NOTE ALL'ART. 9 Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

NOTA ALL'ART. 9

D.P.R. n. 285/1990

Art. 12 - 1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

 

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 - Ricevimento di cadaveri.

NOTE ALL'ART. 10 Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

NOTA ALL'ART. 10

D.P.R. n. 285/1990

Art 50 - 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

 

Periodo

Orario antimeridiano

Orario pomeridiano

Mesi da gennaio a marzo

Mesi da ottobre a dicembre

Dalle ore 09.00

Alle ore 13.00

Dalle ore 16.00

Alle ore 18.30

Mesi da aprile a settembre

Dalle ore 09.00

Alle ore 13.00

Dalle ore 16.00

Alle ore 19.30

 

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 13 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;

b) introdurre armi, cani o altri animali;

c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto é particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che 5volgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l’autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti in, quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

NOTE ALL'ART. 17 Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n 285.

NOTA ALL'ART. 17

D.P.R. n. 285/1990

Art. 75 –

1. Per le inumazioni non e consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve esser apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 18 - Epigrafi.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, e consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad un testa, debitamente intonacato. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.

E' data facoltà tuttavia agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 22 - Esumazione ordinarie.

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo:

dal 10 novembre al 31 marzo

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 23 - Esumazioni straordinarie.

NOTE ALL'ART. 23 Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

NOTA ALL'ART. 23

D.P.R. n. 285/1990

Art 83 - 1 Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84 - 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 24 - Verbale delle operazioni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 - Incenerimento dei materiali.

NOTE ALL'ART- 25 Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

NOTA ALL'ART. 25

D.P.R. n. 285/1990

Art. 85 - 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Gli articoli del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive n. 75/4142 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorotrifenili e dei policlorotrifenili e n. 78319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), che interessano sono il 13 e il 114 il cui testo è il seguente:

"Art. 13. (Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti). - I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

Art. 114. (Rifiuti provenienti da ospedali case di cura e simili).

- Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5".

Art. 26 - Estumulazioni.

NOTE ALL'ART. 26 Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

NOTA ALL'ART. 26

D.P.R. n. 285/1990

Art. 86 - 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL’INTERNO DEL CIMITERO

Art. 28 - Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 28, il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 30 - Occupazione temporanea del suolo.

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla e vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 31 - Materiali di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 32 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto:

 

Orario antimeridiano

Orario pomeridiano

Tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Tutti i giorni lavorativi dalle ore 14.00 alle ore 17.00

 

Escluso il sabato

Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 33 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri. Sulle aree adibite a sepolture comuni la realizzazione di opere monumentali particolari potrà essere autorizzata solo a fronte del versamento di una cauzione, calcolata dall'Ufficio Tecnico che copra le spese per la demolizione delle stesse.

La cauzione dovrà essere versata in contanti e depositata in apposito conto vincolato presso la Tesoreria comunale. All'atto della estumulazione qualora i lavori vengano eseguiti dai familiari la cauzione stessa dovrà essere restituita.

Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri.

Il Comune dispone la concessione di aree di sepoltura privata, area per la realizzazione di cappelle gentilizie. Loculi e ossari secondo le modalità di seguito elencate.

1. Le concessioni avranno durata cinquantennale.

2. Le richieste di concessioni potranno essere avanzate sia da cittadini residenti nel Comune sia da cittadini non residenti, in caso di mancanza di disponibilità i cittadini residenti avranno la priorità.

3. All'atto della richiesta di concessione i richiedenti dovranno versare una percentuale pari al 40% del valore della concessione stessa.

4. Completate le formalità per l'assegnazione l'ufficio tecnico comunicherà formalmente ai richiedenti della conclusione della procedura. Con la stessa nota i richiedenti saranno avvisati che, in caso di mancata sottoscrizione dell'atto di concessione nel termine perentorio di un annoi perderanno il diritto all'assegnazione e l'anticipazione del 40% versata.

5. Le concessioni cimiteriali possono essere utilizzate per la tumulazione e la inumazione dei resti mortali del richiedente

e dei propri cari fino al sesto grado come specificato nelle note all'art. 7.

6. In caso di rinuncia da parte di un concessionario la cessione a terzi dovrà essere autorizzata dal Comune e l'atto di concessione dovrà contenere gli stessi limiti temporali della precedente assegnazione.

7. CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva

Art. 36 - pubblicità del regolamento.

NOTE ALL'ART. 36 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso l'Ufficio di Polizia Municipale.

NOTA ALLVART. 36

Legge n. 816/1985

Art. 25 Diritto di visione degli atti.

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni dalle province dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali dalle unità sanitarie locali dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio l'esercizio di tale diritto.

Art. 37 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934' n 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: l’Approvazione del regolamento di polizia mortuaria nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 38 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 39 - Sanzioni.

NOTE ALL'ART. 39 Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n 1265 e della legge 24 novembre 1981, n 689.

NOTA ALL'ART. 39

T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Art 106 (come modificato dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art. 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) - Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107 - Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione. L'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni. L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Il termine "Podestà" negli artt. 106 e 107 che precedono sono stati sostituiti con "Sindaco".

R.D. 27 luglio 1934, n 1265.

Art. 344 - I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi sono puniti con l'ammenda fino a lire 40.000.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".

 

 
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