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ART. 1
L'acquedotto è
di proprietà comunale che lo esercisce direttamente
in economia e fornisce l'acqua potabile con distribuzione
a contatore a chi ne fà domanda e secondo le
norme e condizioni del presente regolamento.
ART. 2
CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE;
- L'acqua potrà essere agli stabili situati lungo
le strade già provviste di condotta di distribuzione;
per gli stabili situati lungo le strade sfornite di
conduttura l’Amministrazione si riserva di concedere
la fornitura alle condizioni che crederà opportune,
per le spese di impianto, fermo restando il prezzo unitario
dell'acqua.
ART. 3
DOMANDA DI CONCESSIONE;
- La domanda di concessione dell'acqua potabile potrà
essere fatta sia dai proprietari che dagli affittuari
che la richiedono: le domande di concessione devono
essere redatte su moduli rilasciati dall'Amministrazione
Comunale. (All. A).
ART. 4
NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO;
- nel caso in cui il richiedente sia il locatario, la
domanda dovrà essere corredata da regolare nulla
osta nella forma prescritta dall'Amministrazione (All.
B) firmato dal proprietario dello stabile nel quale
è richiesto il servizio.
ART. 5
NULLA OSTA PER SERVITU'
DI ACQUEDOTTO; - nel caso in cui l'Amministrazione per
servire l'utente, dovesse far passare tubazioni in terreni
di proprietà di terzi, il richiedente dovrà
far pervenire il relativo nulla-osta per servitù
di acquedotto, compilato nelle debite forme e secondo
il modulo rilasciato dall'Amministrazione stessa (All.
C).
ART. 6
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO;
- con la presentazione della domanda di utenza è
implicitamente inteso che il richiedente ha presa visione
del presente Regolamento e delle annesse tariffe e che
le accetta integralmente.
ART.7
INIZIO E TERMINE DELLA
CONCESSIONE; - i contratti possono decorrere da qualunque
giorno dell'anno, essi però scadranno sempre
alla fine dell'anno e saranno tacitamente rinnovati
per l'anno successivo. Qualora l'utente intenda disdire
il contratto deve avvisarne con lettera raccomandata
l'Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno
in corso.
ART. 8
TRAPASSO DELLA CONCESSIONE
- in qualunque caso di variazione di utenza tanto l'utente
che cessa quanto quello che intende subentrare, dovranno
darne immediato avviso scritto all'Amministrazione secondo
il rispettivo modulo rilasciato dalla stessa (All. D)
con che il subentrante dichiara di accettare gli impegni
assunti dal predecessore.
ART. 9
IRREGOLARITA' DI TRAPASSO;
- la mancata osservanza delle norme di cui all'Articolo
precedente dà facoltà all'Amministrazione
di sospendere senz'altro la fornitura dell'acqua.
ART. 10
Tutte le spese riguardanti
tesse e bolli relativi ad abbonamenti, trapassi, cessioni
e variazioni di qualsiasi natura saranno a carico dell'utente
interessato.
ART. 11
DEFICIENZA DI FORNITURA;
- L'amministrazione non assume responsabilità
alcuna per interruzioni di deflusso e per diminuzione
di carico; essa si impegna però a ripristinare
il normale servizio nel più breve tempo possibile.
- E' in facoltà dell'Amministrazione di limitare
in periodo di magra il deflusso dell'acqua di erogazione,
senza che l'utente abbia diritto al rimborso. - In caso
di deficienza d'acqua l'Amministrazione potrà
sospendere la fornitura nelle ore notturne in alcune
ore diurne e anche stabilire turni di erogazione nelle
diverse zone abitate senza che gli utenti possano avanzare
pretese per riduzioni di canone o rimborsi.
ART. 12
L'acqua viene di norma
somministrata - a contatore e pagata secondo quando
previsto dalla tariffa.
ART. 13
Le opera di derivazione
dalla condotta principale stradale e relativi accessori
fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono
una presa.
ART. 14
Le prese vengono eseguite
a cura dell'Amministrazione sotto la sua responsabilità
nel luogo e con le norme da essa fissate e le spese
vive andranno a carico dell'utente.
ART. 15
L'Amministrazione si
riserva di stabilire la posizione più opportuna
per la posa dell'apparecchio contatore, l'utente concede
per esso il posto richiesto nello stabile, ed occorrendo
provvederà alla costruzione di un pozzetto secondo
le modalità prescritte dall'Amministrazione stessa.
- L'accesso agli apparecchi di contatori dovrà
sempre essere facile e possibile.
ART. 16
Le prese verranno eseguite
in relazione alle specificazioni risultanti dalla domanda
di cui all'Art. 3, comunque però, il diametro
delle prese sarà fissato ad esclusivo giudizio
dell'Amministrazione.
ART. 17
L'Amministrazione si
riserva la facoltà di decidere in merito alla
esecuzione di una sola presa o di più prese sotto
un’unica derivazione indipendentemente dal numero degli
utenti che ad essa derivazione verranno allacciati.
ART. 18
L'Amministrazione ha
la facoltà di poter compiere, in qualunque momento,
opere di modifica alla tubazione di presa dandone avviso
all'utente interessato. - Qualora l'utente a sua volta
richiedesse modifiche alle opere di presa, l’Amministrazione
riconosciuto opportuno, vi provvederà a totale
carico del richiedente, il quale sarà tenuto
al versamento di un congruo anticipo.
ART. 19
L'utente deve custodire
le opere di presa che ricadono nella sua proprietà
e dovrà rispondere in proprio dei guasti derivanti
da furti o manomissioni. - Qualora si verificassero
guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà
dare avviso immediato all'Amministrazione.
ART. 20
L’amministrazione avrà
sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi
incaricati, anche senza preavviso gli impianti e gli
apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione
dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà
essere lasciato libero l'accesso agli incaricati per
la limitazione dell’acqua in periodo di magra
ART. 21
Il comune ha facoltà
di imporre il cambiamento del posto del Contatore a
spese dell'utente qualora abbia accertato che gli apparecchi
spesso trovansi in località poco adatta alle
verifiche ed alla sorveglianza dell'apparecchio stesso.
ART. 22
Quando l'utente ritenesse
erronee le indicazioni dell'apparecchio di misurazione,
l’amministrazione dietro richiesta scritta provvederà
a rettificare l’apparecchio. Se alla verifica risultasse
accertato il lamentato difetto le spese delle prove
saranno a carico della Amministrazione, se invece la
verifica comprovasse la esattezza dell'apparecchio,
le spese suddette saranno a carico dell'utente il quale
dovrà rimborsarle all'Amministrazione.
ART. 23
Nel caso di constatati
errori nella indicazione dell'apparecchio di misurazione,
il consumo sarà così determinato:
a) se nel primo anno
di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente
alla constatazione dell'errore;
b) se nei successivi
anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo
dell'anno precedente.
La misurazione è
quindi la lettura dei contatori sarà fatta mensilmente.
ART. 24
Per l'installazione
del contatore e della chiave d'arresto, nonché
gli eventuali raccordi, presso i contatori per una distanza
non superiore ai 50 cm. le spese relative resteranno
a carico del Comune. Per le altre riparazioni interne,
compresi i pozzetti murari per gli apparecchi dell'utente.
ART. 25
Il pagamento del canone
di abbonamento dovrà eseguirsi in un'unica soluzione,
mediante ruolo presso l'Esattore Comunale. Le eccedenze
verranno pagate con lo stesso sistema e mediante ruolo
suppletivo.
"Il pagamento del
canone di abbonamento, nonché gli importi relativi
ai servizi di fognatura e depurazione e relativi oneri,
dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione per importi
fino a £ 300.000.
Per importi superiori
a £ 300.000, si avrà una rateizzazione d’ufficio,
a utenza, al momento della compilazione del bollettino
in due rate di pari importo.
Per importi superiori
a £ 600.000 la somma verrà rateizzata in tre
rate di pari importo.
SOLUZIONI:
- Fino a £ 300.000 unica soluzione.
- Da £ 300.001 a £ 600.000 due soluzioni
di pari importo a 90 gg.
- Da £ 600.001 in poi 3 soluzioni di
pari importo a 90 e 180 gg.
ART. 26
Gli abbonati morosi
sono tenuti oltre al pagamento del canone anche a quello
di una penale secondo la legge, sull'ammontare della
somma non pagata alla scadenza; - L'Amministrazione
ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua
agli utenti morosi previo avviso da far pervenire 24
ore prima del distacco della diramazione.
ART. 27
L'acqua fornita deve
essere esclusivamente consumata nello stabile per il
quale è stata concessa, con divieto in ogni modo
all'utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua.
ART. 28
Se l'incaricato dell'Amministrazione
nella visita riscontrasse irregolarità in qualche
parte nell'impianto o infrazioni al precedente regolamento
od in genere opere non autorizzate, provvederà
ad avvertire verbalmente o per iscritto l'utente il
quale dovrà eliminare la irregolarità
o inadempienza nel più breve tempo possibile
- in caso contrario l'Amministrazione ingiungerà
all'utente l'esecuzione del provvedimento entro un termine
fisso, passato il quale avrà facoltà di
sospendere senz'altro la fornitura dell'acqua, salvo
i provvedimenti di indole speciale.
ART. 29
In nessun caso l'utente
potrà manomettere il contatore né i suoi
suggelli applicati dall'Amministrazione, sotto pena
di multa fino a L. 5.000 oltre le penalità di
legge.
ART. 30
L'Amministrazione può
chiudere le prese degli utenti anche senza preavviso,
qualora lo ritenesse necessario per gravi motivi di
interesse pubblico (sviluppo di incendi ecc.).
ART. 31
L'Amministrazione potrà
concedere prese transitorie, alle condizioni che verranno
determinate volta per volta.
ART. 32
L'Amministrazione Comunale
potrà concedere bocche. da incendio con comando
a mano, nell'interno di proprietà privata. -
L'impianto dovrà essere eseguito a cura e spese
dell'utente e collaudato dalla Amministrazione Comunale.
- Queste godranno di una tassazione e il concessionario
avrà l'obbligo di conservare intatti i sigilli
e qualora questi siano rimossi o alterati dovrà
darne avviso sì Comune entro 24 ore.
ART. 33
Alla domanda di concessione
di bocche d'incendio l'utente dovrà sempre allegare
i disegni costruttivi dell'impianto interno.
ART. 34
All'inizio della proprietà
privata la tubazione di impianto per bocche da incendio
dovrà essere munita di saracinesca con volantino.
Nell'interno non saranno permesse saracinesche di derivazione
o comunque rubinetti di sezionamento se non piombati
dall'Amministrazione. - Come pure dovranno essere piombate
tutte le opere di presa.
ART. 35
Prima che l'impianto
per bocche da incendio venga messo in servizio, l'utente
dovrà richiedere all'Amministrazione la visita
di collaudo. La conduttura dovrà essere visibile
in ogni sua parte e risultante eseguita a perfetta regola
d'arte. - Dovrà inoltre essere sottoposta ad
una prova di tenute ad una pressione doppia di quella
normale dell'acquedotto e cioè di 12 atmosfere.
Prima che la bocca da presa per l'incendio venga piombata
l'utente potrà provarne il funzionamento.
ART. 36
L'utente dovrà
usare l'acqua della bocca da incendio solo per estinzione
di incendi, per i collaudi ed in nessun altro caso.
ART. 37
In caso di manomissione
della bocca da incendio, senza pregiudizio della penalità
di legge, verrà comminata all'utente la multa
fino a L. 5.000 (cinquemila).
ART. 38
La norme contenute nel
presente regolamento si intendono obbligatorie anche
per coloro che sono già investiti della concessione
dell'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto
all'Amministrazione entro due mesi di voler scindere
il contratto a datare dal mese successivo a quello di
entrata in vigore del presente Regolamento.
ART. 39
Le prese esistenti saranno
revisionate a cura dell'Amministrazione Comunale. -
Le prese riscontrate irregolari verranno, previo avviso
all'utente, modificate dall'Amministrazione nel luogo
e con le norme da essa fissate. - La modifiche da effettuarsi
andranno a totale carico dell'utente, il quale sarà
tenuto al versamento di un anticipo determinato caso
per caso dall'Amministrazione.
ART. 40
Il contatore resta di
proprietà del Comune e l'utente sarà sottoposto
al pagamento di un nolo pari a L. 360 (trecentoseasanta)
per ogni anno.
ART. 41
Le utenze debbono essere
cosi distinte:
CATEGORIA A) - per usi
domestici;
CATEGORIA B) - per usi
speciali (bar, caffè, osterie, ecc...);
CATEGORIA C) - per
usi promiscui (per usi domestici e per usi speciali);
CATEGORIA D) - per
usi industriali (fornaci, stazioni di servizio, ecc...).
Le quantità di
acqua da concedersi alle singole categorie e le relative
tariffe sono le seguenti:
CATEGORIA A)
Gruppo 1° mc. annui
150 ………. canone L. 2.000
Gruppo 2° mc. annui
300 ………. canone L. 4.000
Gruppo 3° mc. annui
450 ………. canone L. 6.000
CATEGORIA B)
Gruppo 1° mc. annui
200 ………. canone L. 3.000
Gruppo 2° mc. annui
400 ………. canone L. 6.000
CATEGORIA C)
Gruppo 1° mc. annui
300 ………. canone L. 4.500
Gruppo 2° mc. annui
600 ………. canone L. 9.000
CATEGORIA D)
Gruppo 1° mc. annui
200 ………. canone L. 3.500
Gruppo 2° mc. annui
400 ………. canone L. 7.000
ECCEDENZE OLTRE I GRUPPI
FISSATI
Categoria A) fino al
50% oltre il 3° gruppo - L. 25 al mc.
Oltre il 50% di come
sopra L. 50 al mc.
Categoria B), C) e D)
fino al 50% del consumo
oltre il 2° gruppo L.
25 al mc.
Oltre il 50% di come
sopra L. 50 al mc.
BOCCHE DA INCENDIO
Bocche da mm. 30 ……….
canone annuo L. 1.000
Bocche da mm. 40 ……….
canone annuo L. 2.000
La scelta del gruppo,
nelle diverse categorie e facoltativa, però l'utente
viene tassato automaticamente al gruppo superiore nel
caso di eccedenza nel gruppo scelto.
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