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Regolamento per il servizio di concessione e distribuzione di acqua potabile del pubblico acquedotto col sistema di erogazione a contatore

 
 
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ART. 1

L'acquedotto è di proprietà comunale che lo esercisce direttamente in economia e fornisce l'acqua potabile con distribuzione a contatore a chi ne fà domanda e secondo le norme e condizioni del presente regolamento.

ART. 2

CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE; - L'acqua potrà essere agli stabili situati lungo le strade già provviste di condotta di distribuzione; per gli stabili situati lungo le strade sfornite di conduttura l’Amministrazione si riserva di concedere la fornitura alle condizioni che crederà opportune, per le spese di impianto, fermo restando il prezzo unitario dell'acqua.

ART. 3

DOMANDA DI CONCESSIONE; - La domanda di concessione dell'acqua potabile potrà essere fatta sia dai proprietari che dagli affittuari che la richiedono: le domande di concessione devono essere redatte su moduli rilasciati dall'Amministrazione Comunale. (All. A).

ART. 4

NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO; - nel caso in cui il richiedente sia il locatario, la domanda dovrà essere corredata da regolare nulla osta nella forma prescritta dall'Amministrazione (All. B) firmato dal proprietario dello stabile nel quale è richiesto il servizio.

ART. 5

NULLA OSTA PER SERVITU' DI ACQUEDOTTO; - nel caso in cui l'Amministrazione per servire l'utente, dovesse far passare tubazioni in terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà far pervenire il relativo nulla-osta per servitù di acquedotto, compilato nelle debite forme e secondo il modulo rilasciato dall'Amministrazione stessa (All. C).

ART. 6

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO; - con la presentazione della domanda di utenza è implicitamente inteso che il richiedente ha presa visione del presente Regolamento e delle annesse tariffe e che le accetta integralmente.

ART.7

INIZIO E TERMINE DELLA CONCESSIONE; - i contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno, essi però scadranno sempre alla fine dell'anno e saranno tacitamente rinnovati per l'anno successivo. Qualora l'utente intenda disdire il contratto deve avvisarne con lettera raccomandata l'Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno in corso.

ART. 8

TRAPASSO DELLA CONCESSIONE - in qualunque caso di variazione di utenza tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare, dovranno darne immediato avviso scritto all'Amministrazione secondo il rispettivo modulo rilasciato dalla stessa (All. D) con che il subentrante dichiara di accettare gli impegni assunti dal predecessore.

ART. 9

IRREGOLARITA' DI TRAPASSO; - la mancata osservanza delle norme di cui all'Articolo precedente dà facoltà all'Amministrazione di sospendere senz'altro la fornitura dell'acqua.

ART. 10

Tutte le spese riguardanti tesse e bolli relativi ad abbonamenti, trapassi, cessioni e variazioni di qualsiasi natura saranno a carico dell'utente interessato.

ART. 11

DEFICIENZA DI FORNITURA; - L'amministrazione non assume responsabilità alcuna per interruzioni di deflusso e per diminuzione di carico; essa si impegna però a ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile. - E' in facoltà dell'Amministrazione di limitare in periodo di magra il deflusso dell'acqua di erogazione, senza che l'utente abbia diritto al rimborso. - In caso di deficienza d'acqua l'Amministrazione potrà sospendere la fornitura nelle ore notturne in alcune ore diurne e anche stabilire turni di erogazione nelle diverse zone abitate senza che gli utenti possano avanzare pretese per riduzioni di canone o rimborsi.

ART. 12

L'acqua viene di norma somministrata - a contatore e pagata secondo quando previsto dalla tariffa.

ART. 13

Le opera di derivazione dalla condotta principale stradale e relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono una presa.

ART. 14

Le prese vengono eseguite a cura dell'Amministrazione sotto la sua responsabilità nel luogo e con le norme da essa fissate e le spese vive andranno a carico dell'utente.

ART. 15

L'Amministrazione si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa dell'apparecchio contatore, l'utente concede per esso il posto richiesto nello stabile, ed occorrendo provvederà alla costruzione di un pozzetto secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione stessa. - L'accesso agli apparecchi di contatori dovrà sempre essere facile e possibile.

ART. 16

Le prese verranno eseguite in relazione alle specificazioni risultanti dalla domanda di cui all'Art. 3, comunque però, il diametro delle prese sarà fissato ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

ART. 17

L'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere in merito alla esecuzione di una sola presa o di più prese sotto un’unica derivazione indipendentemente dal numero degli utenti che ad essa derivazione verranno allacciati.

ART. 18

L'Amministrazione ha la facoltà di poter compiere, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa dandone avviso all'utente interessato. - Qualora l'utente a sua volta richiedesse modifiche alle opere di presa, l’Amministrazione riconosciuto opportuno, vi provvederà a totale carico del richiedente, il quale sarà tenuto al versamento di un congruo anticipo.

ART. 19

L'utente deve custodire le opere di presa che ricadono nella sua proprietà e dovrà rispondere in proprio dei guasti derivanti da furti o manomissioni. - Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà dare avviso immediato all'Amministrazione.

ART. 20

L’amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero l'accesso agli incaricati per la limitazione dell’acqua in periodo di magra

ART. 21

Il comune ha facoltà di imporre il cambiamento del posto del Contatore a spese dell'utente qualora abbia accertato che gli apparecchi spesso trovansi in località poco adatta alle verifiche ed alla sorveglianza dell'apparecchio stesso.

ART. 22

Quando l'utente ritenesse erronee le indicazioni dell'apparecchio di misurazione, l’amministrazione dietro richiesta scritta provvederà a rettificare l’apparecchio. Se alla verifica risultasse accertato il lamentato difetto le spese delle prove saranno a carico della Amministrazione, se invece la verifica comprovasse la esattezza dell'apparecchio, le spese suddette saranno a carico dell'utente il quale dovrà rimborsarle all'Amministrazione.

ART. 23

Nel caso di constatati errori nella indicazione dell'apparecchio di misurazione, il consumo sarà così determinato:

a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore;

b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo dell'anno precedente.

La misurazione è quindi la lettura dei contatori sarà fatta mensilmente.

ART. 24

Per l'installazione del contatore e della chiave d'arresto, nonché gli eventuali raccordi, presso i contatori per una distanza non superiore ai 50 cm. le spese relative resteranno a carico del Comune. Per le altre riparazioni interne, compresi i pozzetti murari per gli apparecchi dell'utente.

ART. 25

Il pagamento del canone di abbonamento dovrà eseguirsi in un'unica soluzione, mediante ruolo presso l'Esattore Comunale. Le eccedenze verranno pagate con lo stesso sistema e mediante ruolo suppletivo.

"Il pagamento del canone di abbonamento, nonché gli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione e relativi oneri, dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione per importi fino a £ 300.000.

Per importi superiori a £ 300.000, si avrà una rateizzazione d’ufficio, a utenza, al momento della compilazione del bollettino in due rate di pari importo.

Per importi superiori a £ 600.000 la somma verrà rateizzata in tre rate di pari importo.

SOLUZIONI:

  1. Fino a £ 300.000 unica soluzione.
  2. Da £ 300.001 a £ 600.000 due soluzioni di pari importo a 90 gg.
  3. Da £ 600.001 in poi 3 soluzioni di pari importo a 90 e 180 gg.

ART. 26

Gli abbonati morosi sono tenuti oltre al pagamento del canone anche a quello di una penale secondo la legge, sull'ammontare della somma non pagata alla scadenza; - L'Amministrazione ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua agli utenti morosi previo avviso da far pervenire 24 ore prima del distacco della diramazione.

ART. 27

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è stata concessa, con divieto in ogni modo all'utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua.

ART. 28

Se l'incaricato dell'Amministrazione nella visita riscontrasse irregolarità in qualche parte nell'impianto o infrazioni al precedente regolamento od in genere opere non autorizzate, provvederà ad avvertire verbalmente o per iscritto l'utente il quale dovrà eliminare la irregolarità o inadempienza nel più breve tempo possibile - in caso contrario l'Amministrazione ingiungerà all'utente l'esecuzione del provvedimento entro un termine fisso, passato il quale avrà facoltà di sospendere senz'altro la fornitura dell'acqua, salvo i provvedimenti di indole speciale.

ART. 29

In nessun caso l'utente potrà manomettere il contatore né i suoi suggelli applicati dall'Amministrazione, sotto pena di multa fino a L. 5.000 oltre le penalità di legge.

ART. 30

L'Amministrazione può chiudere le prese degli utenti anche senza preavviso, qualora lo ritenesse necessario per gravi motivi di interesse pubblico (sviluppo di incendi ecc.).

ART. 31

L'Amministrazione potrà concedere prese transitorie, alle condizioni che verranno determinate volta per volta.

ART. 32

L'Amministrazione Comunale potrà concedere bocche. da incendio con comando a mano, nell'interno di proprietà privata. - L'impianto dovrà essere eseguito a cura e spese dell'utente e collaudato dalla Amministrazione Comunale. - Queste godranno di una tassazione e il concessionario avrà l'obbligo di conservare intatti i sigilli e qualora questi siano rimossi o alterati dovrà darne avviso sì Comune entro 24 ore.

ART. 33

Alla domanda di concessione di bocche d'incendio l'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto interno.

ART. 34

All'inizio della proprietà privata la tubazione di impianto per bocche da incendio dovrà essere munita di saracinesca con volantino. Nell'interno non saranno permesse saracinesche di derivazione o comunque rubinetti di sezionamento se non piombati dall'Amministrazione. - Come pure dovranno essere piombate tutte le opere di presa.

ART. 35

Prima che l'impianto per bocche da incendio venga messo in servizio, l'utente dovrà richiedere all'Amministrazione la visita di collaudo. La conduttura dovrà essere visibile in ogni sua parte e risultante eseguita a perfetta regola d'arte. - Dovrà inoltre essere sottoposta ad una prova di tenute ad una pressione doppia di quella normale dell'acquedotto e cioè di 12 atmosfere. Prima che la bocca da presa per l'incendio venga piombata l'utente potrà provarne il funzionamento.

ART. 36

L'utente dovrà usare l'acqua della bocca da incendio solo per estinzione di incendi, per i collaudi ed in nessun altro caso.

ART. 37

In caso di manomissione della bocca da incendio, senza pregiudizio della penalità di legge, verrà comminata all'utente la multa fino a L. 5.000 (cinquemila).

ART. 38

La norme contenute nel presente regolamento si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già investiti della concessione dell'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione entro due mesi di voler scindere il contratto a datare dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 39

Le prese esistenti saranno revisionate a cura dell'Amministrazione Comunale. - Le prese riscontrate irregolari verranno, previo avviso all'utente, modificate dall'Amministrazione nel luogo e con le norme da essa fissate. - La modifiche da effettuarsi andranno a totale carico dell'utente, il quale sarà tenuto al versamento di un anticipo determinato caso per caso dall'Amministrazione.

ART. 40

Il contatore resta di proprietà del Comune e l'utente sarà sottoposto al pagamento di un nolo pari a L. 360 (trecentoseasanta) per ogni anno.

ART. 41

Le utenze debbono essere cosi distinte:

CATEGORIA A) - per usi domestici;

CATEGORIA B) - per usi speciali (bar, caffè, osterie, ecc...);

CATEGORIA C) - per usi promiscui (per usi domestici e per usi speciali);

CATEGORIA D) - per usi industriali (fornaci, stazioni di servizio, ecc...).

Le quantità di acqua da concedersi alle singole categorie e le relative tariffe sono le seguenti:

CATEGORIA A)

Gruppo 1° mc. annui 150 ………. canone L. 2.000

Gruppo 2° mc. annui 300 ………. canone L. 4.000

Gruppo 3° mc. annui 450 ………. canone L. 6.000

CATEGORIA B)

Gruppo 1° mc. annui 200 ………. canone L. 3.000

Gruppo 2° mc. annui 400 ………. canone L. 6.000

 

CATEGORIA C)

Gruppo 1° mc. annui 300 ………. canone L. 4.500

Gruppo 2° mc. annui 600 ………. canone L. 9.000

CATEGORIA D)

Gruppo 1° mc. annui 200 ………. canone L. 3.500

Gruppo 2° mc. annui 400 ………. canone L. 7.000

ECCEDENZE OLTRE I GRUPPI FISSATI

Categoria A) fino al 50% oltre il 3° gruppo - L. 25 al mc.

Oltre il 50% di come sopra L. 50 al mc.

Categoria B), C) e D) fino al 50% del consumo

oltre il 2° gruppo L. 25 al mc.

Oltre il 50% di come sopra L. 50 al mc.

BOCCHE DA INCENDIO

Bocche da mm. 30 ………. canone annuo L. 1.000

Bocche da mm. 40 ………. canone annuo L. 2.000

La scelta del gruppo, nelle diverse categorie e facoltativa, però l'utente viene tassato automaticamente al gruppo superiore nel caso di eccedenza nel gruppo scelto.

 

 
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